Individuazione delle tipologie di aree da sottoporre a tutela
Il sistema delle aree protette, secondo la previsione del disegno di legge in esame, ricalca la macroscopica suddivisione,
anche in termini territoriali, tra parchi e riserve naturali di interesse regionale, come già nella vigente normativa,
ma aggiungerebbe altre tipologie di aree da sottoporre ad uno speciale regime vincolistico, quali microriserve e
monumenti naturali - per i quali, però, il sistema giuridico configurato omette i criteri per una loro individuazione - geositi,
zone speciali di conservazione, siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale, nonché aree di collegamento
ecologico secondo quanto rinvenibile in alcune direttive di derivazione comunitaria.
Nella ristrutturazione del sistema regionale delle aree protette, verrebbe anche inserita la previsione, all’interno del territorio
isolano, di parchi e riserve di interesse nazionale, purchè costituiti attraverso lo strumento forte dell’intesa con la Regione.
L’istituzione di nuove aree protette sarebbe prevista in attuazione del Piano Regionale delle Aree Protette con decreto del competente
assessorato, previa assunzione del parere favorevole del Comitato
Tecnico Scientifico e della commissione legislativa permanente dell’ARS.
Il decreto istitutivo non dovrà limitarsi a provvedere, unicamente, sulla individuazione e delimitazione dell’area con
la suddivisione del territorio in zone, ma anche alla indicazione dei limiti e delle attività possibili.
Un vincolo, dunque, c.d. “vestito” dove, insieme al regime delle restrizioni nell’uso del territorio, devono
essere specificate, in via preventiva, quali destinazioni economiche possono essere esercitate nel rispetto delle
finalità di conservazione: ciò anche al fine di facilitare il rilascio dei relativi nulla-osta.
Tuttavia, potrebbe reputarsi necessario, nelle more dell’approvazione del Piano Regionale delle Aree Protette,
sottoporre a vincolo aree da destinare a riserva naturale.
In questa ipotesi, il vincolo avrebbe durata biennale rinnovabile per un altro identico periodo: sotto il profilo degli
effetti, il disegno di legge prevederebbe la sospensione dell’esecuzione delle opere e il loro riesame, da parte
delle amministrazioni competenti, per quanto concerne la compatibilità ambientale delle stesse; mentre, sarebbe possibile
continuare ad esercitare attività agro- silvo-pastorali purchè compatibili con la tipologia di riserva proposta.
L’emanazione del decreto istitutivo dell’area di protezione comporterebbe, nella previsione del disegno di legge,
inoltre, anche l’inefficacia degli strumenti urbanistici nelle zone inserite nella perimetrazione dell’area protetta
e in quelle contigue, nonché la decadenza delle concessioni e autorizzazioni edilizie laddove i lavori non
siano già stati iniziati.
Si tratterebbe, dunque, da un lato, dell’adozione di misure di salvaguardia del territorio in attesa dell’approvazione
del Piano regionale delle aree protette, il cui regime di restrizioni, particolarmente stringenti, verrebbe mitigato
dalla ristrettezza dei tempi in cui si dovrà pervenire all’adozione definitiva dello strumento pianificatorio generale;
dall’altro, della necessità di provvedere ad un riesame di tutte quelle opere pubbliche e private, per verificarne
la fattibilità, alla luce della dichiarata vulnerabilità naturalistica e paesaggistica del territorio sul quale
verrebbero ad insistere.
Inoltre, emergerebbe, nella individuazione dei territori da sottoporre a tutela, come elemento di novità, il concetto di
omogeneità del sistema riferito agli aspetti naturalistici e ai valori paesaggistici ed artistici riscontrabili
all’interno di queste aree, nonché alle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
Appare manifesta, dall’esame di questa previsione normativa, la volontà di pervenire ad una diversa idea di tutela di
un territorio rispetto a quanto fino ad adesso praticato.
Infatti, con la L. R. 98/81 è prevalso un approccio di carattere esclusivamente conservativo e vincolistico che non ha,
certo, generato nuove prospettive di sviluppo in linea con i caratteri della sostenibilità ambientale, ma solo la
cristallizzazione dell’esistente provocando, in tal modo, il rallentamento forzoso delle economie locali e l’emorragia
delle forze giovanili dai centri abitati in cerca di prospettive di lavoro più remunerative.
Il rinnovato impegno del nostro legislatore regionale a sperimentare strumenti di sviluppo alternativi che abbiano,
al centro delle politiche connesse, il recupero e la valorizzazione di quell’impegno che, tradizionalmente,
l’uomo aveva già profuso in un uso compatibile con le risorse naturali presenti, incoraggerebbe una visione
positiva dell’area protetta, come modello per una gestione innovativa dell’ambiente e del territorio.
A supporto di una tale impostazione, oggi, il principio cardine cui fare riferimento, sarebbe la liberalizzazione,
all’interno delle aree protette, della fruizione del territorio che può essere sottoposto a restrizioni solo per
esigenze di carattere scientifico, ovvero nella “misura strettamente necessaria alla protezione di specie animali o
vegetali” solo se a “rischio di estinzione”; l’apertura verso un utilizzo generalizzato del territorio impegnerebbe
attivamente anche l’ente gestore ad assicurare la predisposizione e manutenzione degli strumenti necessari diretti a garantire
un uso corretto delle aree vincolate e il recupero del patrimonio tradizionale per un suo rilancio diffuso
all’interno dei centri abitati in grado, attraverso la previsione di incentivi e misure fiscali, di generare nuova economia.
Al contorno delle zone soggette a protezione, il disegno di legge mantiene le aree contigue, a c.d. sviluppo controllato,
allo scopo di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale, ma non
si rinviene una disciplina specifica in tal senso.
Tutela, valorizzazione e fruizione, quindi, sarebbero alla base della nuova politica per le aree protette
che si materializzano, tra le finalità del sistema regionale, in una visione anche antropocentrica e non più e non solo conservativa.
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