La politica dei principi
Il disegno di legge di derivazione governativa recante “Legge generale sulle aree naturali protette” tende ad un complessivo riordino
della materia, con dichiarati intenti di carattere semplificatorio e di maggiore elasticità, innovando secondo una logica di sistema.
La caratteristica generale, infatti, che si può riscontrare non è quella di procedere ad un semplice riordino dei provvedimenti
normativi, fin qui emanati, che interessano le singole aree protette, ma giungere alla realizzazione di un sistema integrato,
in cui ciascuna area è parte di un tutto e non una monade isolata, cui ispirare una politica generale e strategica per tutte le
aree sottoposte ad uno specifico regime di tutela, pur nel rispetto delle specificità e delle autonomie gestionali di
ogni singolo ente.
Una politica sistematica, dunque,valida per l’intero territorio isolano ed anche strategica, sotto il profilo delle azioni dirette a
collegare tra loro le aree protette in un insieme sinergico, avendo cura di annettere anche la disciplina per i siti di
importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) ai fini della costituzione e sviluppo della Rete Natura 2000.
Una politica complessiva che, nel superare la logica esclusivamente conservazionista e proibizionista, possa cioè sviluppare,
sul territorio protetto, una gestione innovativa in grado di disciplinare e coniugare - al tempo stesso - la tutela e
lo sviluppo, la fruizione e la valorizzazione, l’uso sociale e il ripristino delle condizioni di abitabilità, la protezione
con nuove forme di integrazione e interazione tra uomo ed esigenze ambientali.
In questo, assumerebbe un ruolo fondamentale il parco, non più e non solo come ente preposto alla cura dell’interesse pubblico per
la tutela di queste aree, ma anche come soggetto promotore di iniziative in grado di mobilitare gli attori locali,
per pervenire ad un unico obiettivo diretto a riequilibrare il rapporto tra conservazione della natura e diritto delle popolazioni
locali ad un’aspettativa di vita migliore.
Principi, questi, presenti anche nella disciplina attualmente vigente che, certamente, è stata in grado di realizzare uno degli
obiettivi fondamentali che la legge regionale n. 98/81 si proponeva: cioè l’esigenza di preservare, tutelare, proteggere alcune
porzioni di territorio da forme di antropizzazione che avrebbero potuto alterare le condizioni di purezza e integrità delle
risorse naturali ivi presenti.
Tuttavia, non si può affermare, allo stesso modo, che la normativa vigente si sia rivelata altrettanto efficace nel conseguimento
degli altri due obiettivi essenziali previsti: lo sviluppo economico controllato del territorio protetto e la sua fruizione da
parte dei cittadini e delle popolazioni locali.
È chiaro, dunque, che bisogna domandarsi se, e cosa, può cambiare con la previsione di una nuova normativa rispetto a quanto
fino ad ora regolamentato ed attuato secondo la disciplina vigente.
Il disegno di legge governativo sul sistema regionale delle aree naturali protette si propone di dare uno svolgimento coerente
ai principi di cui alla L. R. n. 98/81 ri-affermando la centralità della salvaguardia e della tutela naturalistica; ma,
al di là di una dimensione puramente contemplativa dei luoghi, che non ha tenuto in debito conto chi, invece, vive e abita
un territorio vincolato, scontrandosi, quotidianamente, con le conseguenti difficoltà, si tende a ri-affermare il valore
della valorizzazione e della fruizione, non solo degli aspetti materiali e paesaggistici delle aree tutelate, ma anche di
quelli immateriali che costituiscono l’identità di un territorio, la cultura di un popolo, l’aspetto visibile di un paesaggio.
In tal senso, appare rilevante la previsione di progetti di interconnessione nella fruizione delle aree naturali protette, anche se
insistenti su contesti provinciali diversi, nonché l’istituzione di percorsi e cammini di rilevanza naturalistica, geologica,
paesaggistica, culturale e devozionale che potrebbero interessare, congiuntamente, il territorio di più aree protette, diretti
a valorizzare la circolarità all’interno del sistema integrato delle aree protette regionali.
Ora, e più di allora, si avverte l’esigenza di ribadire e ri-affermare che la conservazione non sarebbe l’unica opzione per territori
caratterizzati da elementi di pregio sotto il profilo naturalistico, ma solo una tra le scelte possibili insieme ad altre
cui coniugare le diverse declinazioni di uso del territorio.
Insieme all’incremento delle aree da sottoporre a tutela, il disegno di legge favorirebbe la promozione, la conoscenza e
la fruizione delle suddette aree, anche attraverso la previsione di biglietti di ingresso per agevolare da un lato, risorse
economiche aggiuntive, che consentano una progressiva perdita di dipendenza dalle casse regionali delle aree protette, dall’altro,
opportunità di crescita civile e culturale nonché la valorizzazione dei luoghi, attraverso il recupero e la diffusione delle
tradizioni e delle identità storico-culturali delle popolazioni locali.
Appare chiara l’influenza, su questa normativa, della Convenzione sul Paesaggio firmata a Firenze nel 2000 e del
Codice dei Beni Culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004.
La collocazione del concetto di identità storico - culturale tra i principi del disegno di legge, rappresenterebbe un
elemento irrinunciabile, sia per il legislatore che per il soggetto che dovrà darne attuazione, proprio per il valore
precettivo della norma nonché per il suo contenuto programmatico.
Ciò in considerazione dell’evoluzione del concetto di paesaggio, non più considerato come la somma di fattori
estetici da conservare, per mantenere le qualità intrinseche di pregio e bellezza, ma come la rappresentazione fisica e
percettiva della sintesi tra identità e delle relazioni intrecciate tra le comunità, insediate in quei luoghi, che
hanno plasmato, nel tempo, la forma del territorio.
La percezione dell’identità supera, infatti, anche le stesse interazioni fisiche tra le componenti culturali e naturali che,
per quanto necessarie e rilevanti, non esauriscono il concetto di paesaggio.
In tal senso, va evidenziato che, tra i principi e le finalità del disegno di legge, non è prevista solo la conservazione
e la tutela, ma anche il ripristino di aree inquinate o degradate al fine di riconquistarle ad un uso sociale e pubblico.
|